Benvenuti nel Portale Amministrazione Trasparente

 

Obiettivi della trasparenza:
  • realizzare forme di “controllo sociale”;
  • attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche;
  • migliorare le performance delle pubbliche amministrazioni;
  • prevenire fenomeni di corruzione.
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
In questo portale saranno pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione, le sue attività e le relative modalità di realizzazione. ( Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).

Tipologie di procedimento

Numero accessi: 348 (2023)


Riferimenti normativi


Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Carta di identità elettronica - CIE


Tipo documento

Procedimento

Responsabile procedimento

Pinto Vito - Leo Giovanni Piero - Moretti Domenico

Uffici responsabili

Ufficio Anagrafe

Personale da contattare

Pinto Vito - Leo Giovanni Piero - Moretti Domenico

Chi contattare

Ufficio Anagrafe

Telefono

080/4394256

Indirizzo email

anagrafe@comune.fasano.br.it

Costi per l'utenza

COSTI

A decorrere dal 1° marzo 2018

EMISSIONE NEI CASI DI PRIMO RILASCIO,
Il costo è di € 22,50.

EMISSIONE A SEGUITO DI SMARRIMENTO, DETERIORAMENTO, FURTO E SCADENZA
Il costo è di € 28,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità: 

tramite POS direttamente presso lo sportello anagrafe

con bollettino di conto corrente postale:
Beneficiario: COMUNE DI FASANO – SERVIZIO TESORERIA
Numero conto:   000012888723

presso la Tesoreria comunale “Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A." -  

bonifico bancario
Beneficiario: COMUNE DI FASANO – SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
-  IBAN IT72C0359901800000000139464

-  per bonifici dall’esterno Codice BIC CCRTIT2TXXX

In ogni caso la causale del pagamento sarà la seguente:

EMISSIONE CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) INTESTATA A _______________ COD. FISCALE___________

N.B. Il pagamento deve necessariamente precedere l'avvio della procedura di richiesta di emissione della CIE e verrà comprovato esibendo l’originale della ricevuta di pagamento (non necessaria nel caso di pagamento tramite POS) e dalla sottoscrizione di una apposita dichiarazione, direttamente presso lo sportello comunale.



Conclusione tramite silenzio assenso

No

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato

No

Riferimenti normativi

Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identita' elettronica, ai sensi dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. (16A04656) - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ((. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali)). (15G00093) - Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, ((e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti)). - Codice dell'amministrazione digitale. - recante caratteristiche e modalita' per il rilascio della carta di identita' elettronica e del documento di identita' elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. - Norme sui passaporti. - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. (040U0635) - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Tempi previsti per attivazione servizio online

31122019


COSA

La carta d'identità è il mezzo di identificazione di un individuo previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza.

La nuova Carta di identità elettronica (CIE) è:

un documento di identificazione del cittadino: consente di comprovare in modo certo l’identità del titolare, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero;

un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi;

uno strumento da utilizzare per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle PP.AA, mediante il livello di sicurezza 3 di SPID.

Dal momento in cui il Comune rilascerà il nuovo documento elettronico, non sarà più possibile emettere la carta d'identità in formato cartaceo.

CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO 

Realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito, il supporto fisico della C.I.E. è dotato di un microprocessore a radiofrequenza (RF) per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale). Le caratteristiche del supporto sono adeguate agli attuali standard internazionali di sicurezza ed a quelli anticlonazione ed anticontraffazione in materia di documenti elettronici (foto in bianco e nero stampata al laser, ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritture, guilloches, ecc.). Sul retro della CIE, il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.

PROCEDURA DI RILASCIO

Una importante novità della procedura di rilascio della CIE è rappresentata dalla centralizzazione del processo di produzione, personalizzazione e stampa del documento, che non avviene più presso la sede Comunale, bensì presso il Ministero dell'Interno e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Pertanto, il documento d'identità elettronico viene consegnato entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta di rilascio, attraverso la spedizione all'indirizzo indicato dal titolare o presso gli Uffici Demografici del Comune.

CHI PUO’ RICHIEDERE LA CIE

La CIE può essere richiesta da tutti coloro (cittadini italiani, comunitari e non) che risultano iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Fasano che, comunque, abbiano, in tale Comune, la loro dimora.

Per i cittadini residenti in altro Comune italiano il rilascio della CIE può essere richiesto solo per sopperire a necessità derivanti da gravi e comprovati motivi che non consentono di recarsi presso il proprio Comune di residenza (Circolare Ministero dell'Interno del 05/11/1999) e, solo dopo aver ricevuto, da tale Comune, il relativo nulla osta.

Per richiedere il rilascio della carta d'identità a nome di un minore, questi deve essere accompagnato allo sportello comunale da chi ha la responsabilità genitoriale (genitori o tutore), muniti di valido documento di riconoscimento e, nel caso del tutore, anche della sentenza di nomina.

QUANDO SI PUO’ RICHIEDERE LA CIE

La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere, esclusivamente per i seguenti motivi:

primo rilascio;

smarrimento o furto della carta d'identità in corso di validità, previa presentazione della relativa denuncia;

deterioramento della carta d'identità in corso di validità, previa verifica del relativo stato da parte dell'Ufficiale di anagrafe;

scadenza della carta d'identità (il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza prevista).

N.B: il cambio di residenza non costituisce motivo di rilascio anticipato della carta d'identità. Difatti, essendo la residenza un dato che nulla ha a che fare con l'identificazione della persona, la relativa variazione non altera la funzione del documento di riconoscimento (Circolare Ministero dell'Interno 31 dicembre 1992 n. 24)

COME

La persona interessata può richiedere la carta d’identità elettronica:

presso la sede centrale di Piazza Ciaia e presso gli uffici periferici delle Delegazioni di Pezze di Greco e Montalbano.

La persona interessata deve recarsi allo sportello prescelto munita di:

vecchio documento di identità (la carta di identità scaduta o in scadenza deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello);

una foto formato tessera recente (fatta da non più di sei mesi) ed avente gli stessi requisiti delle foto richieste dalla Questura per il rilascio del passaporto (https://www.poliziadistato.it/statics10/fotografia_passaporto_web.pdf), in formato cartaceo o elettronico (su supporto usb);

la tessera sanitaria (facoltativo);

l'eventuale ricevuta di pagamento nel caso in cui il pagamento sia stata effettuato online, oppure tramite bollettino postale, tramite bonifico o con versamento presso gli sportelli della Tesoreria comunale – BCC Locorotondo in Via Pastrengo a Pezze di Greco.  

DUPLICATO PER FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO

In caso di furto o smarrimento o deterioramento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta) del documento d'identità, occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri) e un documento di riconoscimento o tramite cartellino identificativo agli atti d’ufficio. Nel caso non si abbia un altro documento identificativo, occorre presentarsi allo sportello accompagnati da due testimoni, muniti di documenti validi. Inoltre, in caso di furto o smarrimento di una CIE, il cittadino, oltre a sporgere regolare denuncia, presso le Forze di Polizia, deve effettuare il blocco della propria CIE, per inibirne l'utilizzo ai fini dell'accesso ai servizi in rete, contattando il servizio di help desk della CIE.

CITTADINI NON COMUNITARI

I cittadini non comunitari devono presentare anche l'originale del permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.

VALIDITA’ PER L’ESPATRIO

Al fine di ottenere il rilascio della Carta d’identità, valida per l’espatrio, il richiedente deve sottoscrivere, presso lo sportello, una dichiarazione attestante l’assenza delle cause ostative al rilascio del passaporto (Allegato 1), di cui all'art. 3 della Legge 21 novembre 1967 n. 1185
Minori

Nel caso in cui l'intestatario del documento sia un minore, tale dichiarazione deve essere resa da coloro che hanno la responsabilità genitoriale (genitori o tutore) (Allegato 2). Nel caso in cui uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi allo sportello, questi deve far pervenire (anche per via telematica, così come previsto dall'art. 38, comma 3 , del D.P.R. 445/2000) una dichiarazione di consenso all’espatrio, redatta in carta semplice, sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia integrale di un documento di identità (Allegato 3).

Cittadini stranieri

I cittadini comunitari ed extracomunitari possono ottenere solo il documento di identità non valido per l’espatrio.

ACQUISIZIONE IMPRONTE DIGITALI E VERIFICA DEI DATI PERSONALI

Al termine dell'operazione di inserimento dei dati che, a partire da coloro che hanno compiuto 12 anni di età, prevede anche l'acquisizione del dato biometrico delle impronte digitali, l'operatore stamperà un modulo di riepilogo che verrà sottoposto all'attenzione del richiedente, per la verifica dei dati personali e per l'acquisizione della firma autografa. All'acquisizione della firma non si procede nei casi in cui l'intestatario della CIE non abbia compiuto il dodicesimo anno di età ed in tutti gli altri casi in cui vi sia l'impossibilità a sottoscrivere.

È opportuno sottolineare l'importanza della fase della verifica dei dati, poiché la successiva scoperta di difformità dei dati anagrafici non permetterà la sostituzione della CIE emessa, bensì l'annullamento di questa con contestuale emissione, a pagamento, di una nuova CIE. 

PIN/PUK

Al termine della procedura, lo sportello rilascerà al cittadino la ricevuta della richiesta di emissione della CIE comprensiva del numero della pratica e della prima parte dei codici PIN/PUK associati ad essa (tale ricevuta non costituisce in alcun modo documento di identificazione o riconoscimento).
La consegna della CIE e della seconda parte dei codici PIN/PUK associati ad essa avviene, a cura del Ministero dell'Interno, entro sei giorni lavorativi, presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta. A tale riguardo, il cittadino può scegliere di farsi consegnare il documento d'identità presso lo sportello comunale in cui ha presentato la richiesta e può anche indicare un delegato al ritiro.

POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

La procedura di emissione della nuova C.I.E. prevede anche la facoltà (non è un obbligo), per il cittadino maggiorenne, di indicare, in modo esplicito, attraverso la compilazione di un'apposita dichiarazione (Allegato 4), il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.
Tale volontà verrà inserita nel Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.) e potrà essere successivamente modificata in qualsiasi momento, presso la ASL di appartenenza, o ad ogni rinnovo della carta d’identità elettronica stessa.

PORTALE CIE

Per venire incontro alle esigenze del cittadino, è previsto un Portale istituzionale della CIE, all'indirizzo internet  ww.cartaidentita.interno.gov.it, all'interno del quale il cittadino troverà tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio della CIE, per conoscere lo stato di attivazione del progetto sul territorio e le modalità di accesso all'help desk. Tale agenda è raggiungibile direttamente all'indirizzo:

https://agendacie.interno.gov.it/

DEROGHE ALL’EMISSIONE DELLA CIE

Sarà possibile richiedere il documento d’identità in formato cartaceo solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 31.03.2017 ovvero, in casi di reale e documentata urgenza per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale, partecipazione a concorsi o gare pubbliche, pregiudizio /danno economico (ad es. stipule contratti, atti notarili, ecc…) e ai cittadini iscritti all’AIRE utilizzando l’apposito modello predisposto (Allegato 5).

DOVE

UFFICIO ANAGRAFE CENTRALE - CARTE D'IDENTITÀ
Numero di telefono:   080-4394256/257
Numero di fax:   080/4394258
Indirizzo di Posta elettronica:  anagrafe@comune.fasano.br.it

Indirizzo di Posta elettronica certificata: comunefasano@pec.rupar.puglia.it

Orari di apertura al pubblico

Lunedì:        8.30 - 12.00
Martedì:       8.30 - 12.00
Mercoledì:    8.30 - 12.00
Giovedì:       8.30 - 12.00 / 16.00 - 18.00
Venerdì:       8.30 - 12.00

Indirizzo  

Piazza Ciaia,18 - 72015 Fasano (BR)

UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE DECENTRATO – DELEGAZIONE MUNICIPALE DI PEZZE DI GRECO   

Numero di telefono : 080/4394271   
Numero di fax : 080/4394194
Posta elettronica : delegazionepezzedigreco@comune.fasano.br.it

Posta elettronica certificata: comunefasano@pec.rupar.puglia.it

Orari di apertura al pubblico:  

Lunedì:         8.30 - 12.00
Martedì:        8.30 - 12.00
Mercoledì:     8.30 - 12.00
Giovedì:        8.30 - 12.00 / 16.00 - 18.00
Venerdì:        8.30 - 12.00

Indirizzo  

Corso Nazionale,121  - 72015 Pezze Di Greco (BR)

UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE DECENTRATO - DELEGAZIONE DI MONTALBANO
Numero di telefono: 080/4394274   
Numero di fax: 080/4394194
Posta elettronica: delegazionemontalbano@comune.fasano.br.it

Posta elettronica certificata: comunefasano@pec.rupar.puglia.it

Orari di apertura al pubblico

Lunedì            8.30 - 12.00

mercoledì        8.30 - 12.00 

Indirizzo

Via Teano, 300 - 72015 Montalbano di Fasano (BR)

TEMPI

Il documento d'identità elettronico viene consegnato entro sei lavorativi dalla data della richiesta di rilascio, attraverso la spedizione all'indirizzo indicato dal titolare.

DURATA DELLA VALIDITA' DELLA CIE
La validità della Carta di identità varia a seconda dell’età del titolare ed è di: 

3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni; 

5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni; 

10 anni per i maggiorenni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 maggio 2016 "Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica, ai sensi dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005 n. 43.

D.L. 78/2015, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito, con modificazioni, dalla  legge 31 marzo 2005 n. 43 "Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti"

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell’amministrazione digitale"

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999 n.437 "Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico"

Legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni ed integrazioni

Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (reg. esecuzione Tulps)

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), art. 3.

ALLEGATI

Dichiarazione attestante l'assenza di cause ostative al rilascio del passaporto per CIE valida per l'espatrio.

Dichiarazione GENITORI O TUTORE attestante l'assenza di cause ostative al rilascio del passaporto per CIE.

Istanza di assenso all'espatrio del minore.

Dichiarazione di consenso o diniego alla donazione degli organi.

Richiesta rilascio carta identità cartacea.

 

 


Allegati


Inserito il 21/02/2018 da italsoft ed aggiornato al 28/02/2022 da avinci
Periodo di pubblicazione dal 21/02/2018 al 31/12/2099

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