Benvenuti nel Portale Amministrazione Trasparente

 

Obiettivi della trasparenza:
  • realizzare forme di “controllo sociale”;
  • attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche;
  • migliorare le performance delle pubbliche amministrazioni;
  • prevenire fenomeni di corruzione.
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
In questo portale saranno pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione, le sue attività e le relative modalità di realizzazione. ( Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).

Tipologie di procedimento

Numero accessi: 348 (2023)


Riferimenti normativi


Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Concessione loculi cimiteriali


Tipo documento

Procedimento

Responsabile procedimento

Vinci Anna Elisa

Responsabile sostitutivo

Capozzi Sandra

Uffici responsabili

Ufficio Anagrafe

Personale da contattare

Vinci Anna Elisa

Chi contattare

Ufficio Anagrafe

Telefono

080/4394264

Indirizzo email

anagrafe@comune.fasano.br.it

Costi per l'utenza

Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

Concessione tomba (costo al mq.) Euro 217,93

Concessione cappella 5 loculi (costo al mq.) Euro 447,50

Concessione cappella 10 loculi (costo al mq.) Euro 530,30

Concessione cappelle a Enti (costo al mq.) Euro 987,50

Concessione loculi comunali Euro 800,00



Conclusione tramite silenzio assenso

No

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato

No

Riferimenti normativi

Regolamento di Polizia Mortuaria - Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri. - Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione.

Tempi previsti per attivazione servizio online

31/12/2019


Concessione in uso, a privati ed enti, di aree e loculi nei cimiteri di Fasano Centro, Pezze di Greco e Montalbano-Speziale del Comune, per la costruzione di sepolture sia a sistema di cappelle che di tombe, per famiglie e collettività, nonché la manutenzione delle edicole funerarie, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R.10 settembre 1990, n. 285, nella Legge Regionale n. 34 del 15 dicembre 2008, nel Regolamento Regionale n. 8/2015 e dai vigenti regolamenti comunali d’igiene e dei servizi funebri e dei cimiteri.

Le aree e loculi cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggette al regime di demanio pubblico (art. 824 del codice Civile); pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d’uso, ma non ne trasferisce la proprietà.

Le aree concesse sono quelle previste a tale scopo dal piano regolatore cimiteriale previsto dagli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

I loculi concessi sono quelli di proprietà del Comune e quelli che rientrano nella disponibilità del Comune alla scadenza della concessione.

Sono oggetto di concessione:
– Le aree di nuova delimitazione;
– Le aree già oggetto di concessione, resesi nuovamente disponibili.
– I loculi di proprietà del Comune e quelli che rientrano nella disponibilità del Comune.

Concessione di aree

Le concessioni di aree avvengono su presentazione di domanda, redatta dagli interessati su apposito modello rilasciato dall’Ufficio incaricato del servizio e rinvenibile sul sito istituzionale del Comune, in ordine progressivo per tipologia di area richiesta, sulla base della numerazione, dal numero più piccolo, al numero più grande, adottata nel piano regolatore cimiteriale, per la durata di novantanove anni.

La concessione delle aree cimiteriali in applicazione è limitata:
a) Ai richiedenti aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
b) Ai richiedenti aventi la residenza anagrafica in altro Comune, ma nativi in questo Comune;
c) Ai seguenti enti e collettività: Confraternite e Società Operaie Mutuo Soccorso (S.O.M.S.).

Le concessioni possono essere rilasciate anche a più richiedenti, enti o collettività. La ripartizione delle quote e delle responsabilità è in tal caso specificata nell’atto di concessione.

Le concessioni non sono rilasciate:
- a persone o enti che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- a persone fisiche che abbiano già ottenuto una concessione nello stesso cimitero.

La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del regolamento comunale.

La richiesta della concessione deve essere presentata dagli interessati , previa verifica e formale conferma della disponibilità delle aree da parte del Servizio Comunale preposto, su apposito modello, rilasciato dall’Ufficio incaricato del servizio, redatta in bollo ed indirizzata al Sindaco di questo Comune, con la quale si specifica:
1. Generalità, residenza anagrafica e codice fiscale dei richiedenti e copia documenti da allegare;
2. Richiesta di un solo lotto, ad eccezione degli enti.
3. Dichiarazione di aver preso visione delle norme che disciplinano le concessioni e delle sanzioni che si
applicano nei confronti degli inadempimenti;
4. Allegazione di copia del versamento del canone e delle spese contrattuali.

La concessione è accordata con atto scritto del Dirigente e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

Le concessioni sono a tempo determinato ed hanno la durata di novantanove (99) anni.

I costi di concessione delle aree sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.

Le concessioni rilasciate sono soggette alla tariffa in vigore al momento della stipula del contratto.

Concessione dei loculi

Il Servizio comunale preposto assicura la disponibilità di documentazione aggiornata relativa alla disponibilità, e collocazione nei tre cimiteri comunali, di loculi di proprietà comunale di nuova e vecchia costruzione.

Le concessioni di loculi di nuova costruzione vengono assegnati su presentazione di domanda, previa verifica e formale conferma della disponibilità degli stessi, da parte del Servizio comunale preposto, redatta dagli interessati su apposito modello rilasciato dall’Ufficio incaricato del servizio e rinvenibile sul sito
istituzionale del Comune, in ordine progressivo colonna per colonna, partendo dal loculo in alto a sinistra, procedendo verso il basso fino a completamento della colonna, per poi passare al loculo in alto della successiva colonna verso destra e così di seguito.

I loculi che risultano nuovamente disponibili, per effetto di estumulazioni, di vecchia e nuova costruzione, vengono assegnati ai richiedenti seguendo gli stessi criteri.

La durata della concessione dei loculi è fissata in 20 anni.

Il modulo di richiesta deve recare:
a) Generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente e del soggetto a favore del quale il
loculo è richiesto.
b) Richiesta di un solo loculo e indicazione del cimitero ove lo stesso è collocato;
c) Dichiarazione di aver preso visione delle norme che disciplinano le concessioni e delle sanzioni che si
applicano nei confronti degli inadempimenti alle disposizioni;
d) Allegazione di copia del versamento del canone e delle spese contrattuali.

Il rilascio delle concessioni cimiteriali individuali può avvenire solo a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.

In deroga ed essendoci la disponibilità, previo provvedimento generale della giunta comunale, può essere riservato un numero congruo di loculi comunali da concedere a quei richiedenti che ne facciano richiesta e che abbiano superato l’ottantesimo anno di età.

 


Inserito il 05/01/2018 da italsoft ed aggiornato al 17/02/2022 da avinci
Periodo di pubblicazione dal 05/01/2018 al 31/12/2099

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