Benvenuti nel Portale Amministrazione Trasparente

 

Obiettivi della trasparenza:
  • realizzare forme di “controllo sociale”;
  • attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche;
  • migliorare le performance delle pubbliche amministrazioni;
  • prevenire fenomeni di corruzione.
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
In questo portale saranno pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione, le sue attività e le relative modalità di realizzazione. ( Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).

Tipologie di procedimento

Numero accessi: 348 (2023)


Riferimenti normativi


Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Rilascio di una concessione demaniale marittima


Tipo documento

Procedimento

Uffici responsabili

UFFICIO DEMANIO

Personale da contattare

Ciotola Giulio

Chi contattare

UFFICIO DEMANIO

Indirizzo email

lorenzodeleonardis@comune.fasano.br.it

Costi per l'utenza

Per il rilascio di una concessione demaniale marittima sono dovuti i seguenti pagamenti:

1) Canone demaniale

La misura del canone per le singole concessioni è determinata in relazione:

- all’estensione dell’area della concessione (mq. area e/o specchio acqueo);

- all’uso (turistico-ricreativo e nautica da diporto, pesca ed acquacoltura e cantieristica navale, vario) della concessione;

- alle tipologie degli impianti/opere autorizzati all’interno dell’area della concessione (facile/difficile rimozione).

A partire dal 01/01/2017 il pagamento del canone demaniale marittimo deve essere effettuato esclusivamente mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. “F24 ELIDE”).

2) Imposta regionale aggiuntiva

L'imposta regionale aggiuntiva prevista dall'art. 16, comma 1, della L.R. n. 17/2015, è pari al 10% del canone annuo e dovrà essere versata sul conto corrente postale n.12888723 intestato a Comune di Fasano – Servizio Tesoreria (IBAN: IT 61 I 07601 15900 000012888723), causale: “Quota imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge regionale n. 17/2015 - Sottoscrizione concessione demaniale marittima – risorsa 30001025”.

In virtù delle note regionali prot. n. 1397 del 04/02/2015 e prot. n. 4673 del 07/04/2016, la quota parte dell'imposta regionale aggiuntiva spettante alla Regione Puglia ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. n. 17/2015, (ovvero il 25% del 10% del canone annuo), dovrà essere versata dai Comuni con obbligo di girofondi sul conto di tesoreria  unica n. 31601 – IBAN: IT05E0100003245430300031601 - acceso presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato.

3) Cauzione

La cauzione, prevista dall’art. 17 del Reg. di esecuzione al Codice della Navigazione, deve essere cointestata all’Agenzia del Demanio/Comune di Fasano e può essere costituita attraverso:

- un deposito in numerario presso la Tesoreria Provinciale dello Stato;

- una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria;

- un certificato d’iscrizione alla FED.CO.D. – Federazione Italiana Concessionari Demaniali;

Per le sole concessioni con finalità turistico - ricreative, la cauzione di cui sopra può essere costituita attraverso la presentazione del certificato d’iscrizione al S.I.B. – Sindacato Italiano Balneari, alla F.I.BA. – Federazione Italiana Balneari o alla F.A.B. – Federazione Autonoma Balneari.

L'importo della cauzione non può essere inferiore a due annualità del canone.

4) Diritti di istruttoria

I diritti di istruttoria per la sottoscrizione della licenza sono stabiliti con Delibera di Giunta Comunale.

Tale importo dovrà essere versato sul conto corrente postale n.12888723 intestato a Comune di Fasano – Servizio Tesoreria (IBAN: IT 61 I 07601 15900 000012888723), causale: “Diritti di istruttoria - Sottoscrizione concessione demaniale marittima – risorsa 30000080” .

5) Stralcio cartografico

L'estrazione dello stralcio cartografico dal Sistema Informativo Demanio ha un costo di € 50,00.

Tale importo dovrà essere versato sul conto corrente postale n.12888723 intestato a Comune di Fasano – Servizio Tesoreria (IBAN: IT 61 I 07601 15900 000012888723), causale: “Rilascio documentazione tecnica – stralcio cartografico - Sottoscrizione concessione demaniale marittima - risorsa 30000080".

6) Imposta di bollo

L’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte della concessione demaniale marittima e, comunque, ogni 100 righe.

7) Imposta di registro

Si vedano le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.



Conclusione tramite silenzio assenso

No

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato

No

Riferimenti normativi

Codice della Navigazione - Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) - Disciplina della tutela e dell'uso della costa - Definizione delle tariffe locali per l'anno 2018 - Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro - Disciplina dell'imposta di bollo

Servizio online

http://fasano.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=-1&id_doc=615


Il Comune di Fasano è titolare delle funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo ai sensi dell’art. 6, comma 3 della Legge Regionale 10 aprile 2015, n. 17.

Ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 17/2015, “Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della Navigazione, del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia. La concessione è rilasciata all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza. La procedura di selezione del concessionario è avviata in seguito a bando pubblico …”.

L’assegnazione in concessione avverrà a favore dei soggetti partecipanti che offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si propongano di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico (art. 37, comma 1 del Codice della Navigazione), a seguito di gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La documentazione da produrre per partecipare al bando pubblico, è la seguente:

1) domanda di partecipazione in bollo da € 16,00, datata e sottoscritta;

2) elaborato grafico firmato da tecnico abilitato, completo di:

a) planimetria dell'area in scala 1:500;

b) planimetria in scala 1:200 con l’individuazione dei servizi minimi di spiaggia da prevedere all’interno dell’area (chiosco bar-direzione, servizi igienici-sanitari, docce, primo soccorso) o, in alternativa, da garantire nelle aree contermini non demaniali;

c) individuazione in scala 1:100 dei servizi minimi (piante, prospetti, sezioni).

3) piano finanziario degli investimenti sull’area in concessione;

4) relazione tecnico-illustrativa del progetto firmata da tecnico abilitato contenente:

a) descrizione dell’intervento proposto sull’area demaniale che si intende ricevere in concessione;

b) modalità di gestione della concessione: periodo di apertura, personale coinvolto, gestione diretta, servizi ed attrezzature previste, manutenzioni, ecc.;

c) descrizione del sistema costruttivo e dei materiali che si intendono impiegare;

d) descrizione dei sistemi, delle tecnologie e dei materiali impiegati per limitare l’impatto ambientale;

e) miglioramento della qualità dell’offerta turistica comunale, in relazione al tipo di intervento proposto, ed interesse pubblico del servizio offerto anche con riferimento all’individuazione di parcheggi nelle aree contermini per lasciare libera la scogliera;

f) sviluppi e ricadute economiche ed occupazionali per la località: impiego di manodopera locale, investimenti sul territorio, promozioni e/o partecipazione a manifestazioni ed eventi, offerte integrate, ecc.;

g) qualifica del concorrente: capacità tecniche e finanziarie, eventuali certificazioni di qualità e/o ambientali, nonché eventuale qualifica di soggetto imprenditoriale attivo nel settore del turismo.

Le operazioni di valutazione delle domande pervenute saranno effettuate da apposita commissione

 

In particolare le norme di riferimento sono le seguenti:

1) art. 36 Cod. Nav.                                            

2) artt. 5 - 40 Reg. Cod. Nav.                  

3) artt. 8, 10 e 16, comma 1, L.R. n. 17/2015                            

4) Delibera di Giunta Comunale su adozione tariffe locali                                  

5) art. 67 e art. 5 co. 2 dell'allegato tariffa parte I del D.P.R. n. 131/1986;

6) artt. 2-6 dell’Allegato del D.P.R. n. 642/1972

7) Ordinanza Balneare della Regione Puglia;

8) Ordinanze della Capitaneria di Porto di Brindisi;

9) Disciplina nazionale e regionale vigente in materia demaniale marittima (leggi, circolari, comunicazioni).


Inserito il 05/05/2016 da italsoft ed aggiornato al 02/08/2018 da italsoft
Periodo di pubblicazione dal 05/05/2016 al 31/12/2099

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