Benvenuti nel Portale Amministrazione Trasparente

 

Obiettivi della trasparenza:
  • realizzare forme di “controllo sociale”;
  • attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche;
  • migliorare le performance delle pubbliche amministrazioni;
  • prevenire fenomeni di corruzione.
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
In questo portale saranno pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione, le sue attività e le relative modalità di realizzazione. ( Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).

Tipologie di procedimento

Numero accessi: 195 (2024)


Riferimenti normativi


Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Cittadino straniero che intende sposarsi in Italia


Tipo documento

Procedimento

Responsabile procedimento

Ditano Eugenia - Pinto Vito - Tedesco Isabella

Uffici responsabili

Ufficio Stato Civile

Personale da contattare

Ditano Eugenia - Tedesco Isabella - Pinto Vito

Chi contattare

Ufficio Stato Civile

Telefono

080/4394252 - 080/4394253

Indirizzo email

statocivile@comune.fasano.br.it

Conclusione tramite silenzio assenso

No

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato

Si

Tempi previsti per attivazione servizio online

00


Per il cittadino straniero che intende sposarsi in Italia occorre:

  1. Il Nulla Osta al matrimonio ai sensi dell'art.116 del Codice Civile.
  2. Atto di nascita in originale, tradotto e legalizzato dall'autorita' competente del proprio paese d'origine (Consolato/Ambasciata)
  3. Atto di matrimonio da cui risulta la cessazione degli effetti civili (se divorziato/a)
  4. Una marca da bollo da € 16,00.
  5. Copia del documento di riconoscimento dei due sposi
  6. Copia del documento di riconoscimento dei due testimoni
  7. Se la persona straniera non conosce la lingua italiana occorre l'interprete sia per la pubblicazione che per il matrimonio - (copia del documento dell'interprete - copia documento di due testimoni dell'interprete

* Se la persona straniera è extracomunitaria occorre anche documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Tutti i documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dal Consolato del paese d'origine della persona interessata.
Il giorno delle pubblicazioni e il luogo del matrimonio deve essere concordato con l'Ufficio di Stato Civile qualche mese prima.
L'Ufficio dovrà visionare la documentazione suddetta con ampio anticipo.

 


Inserito il 30/08/2013 da italsoft ed aggiornato al 17/02/2022 da avinci
Periodo di pubblicazione dal 30/08/2013 al 31/12/2099

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