Benvenuti nel Portale Amministrazione Trasparente

 

Obiettivi della trasparenza:
  • realizzare forme di “controllo sociale”;
  • attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche;
  • migliorare le performance delle pubbliche amministrazioni;
  • prevenire fenomeni di corruzione.
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
In questo portale saranno pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione, le sue attività e le relative modalità di realizzazione. ( Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).

Tipologie di procedimento

Numero accessi: 347 (2023)


Riferimenti normativi


Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Concessione contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati


Tipo documento

Procedimento

Responsabile sostitutivo

Frumento Martina

Uffici responsabili

Politiche sociali e pari opportunità

Chi contattare

Politiche Sociali

Telefono

0804394250

Indirizzo email

annamariadonatini@comune.fasano.br.it

Conclusione tramite silenzio assenso

No

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato

Si

Riferimenti normativi

L. 9 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno1989 n. 236

Tempi previsti per attivazione servizio online

.


Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche
(L. 9 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno1989 n. 236)
La Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.
Con deliberazione n. 812 del 13.05.2009, la Regione Puglia ha adottato indirizzi per il finanziamento dei suddetti contributi, stabilendo, tra l’altro, che per le istanze presentate ai Comuni a decorrere dal 02 marzo 2008, gli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali Sociali di cui all’art. 5 della L.R. 19/2006 devono determinare la misura del finanziamento nei limiti delle risorse complessivamente disponibili su base triennale per il rispettivo Piano Sociale di Zona, sulla base del fabbisogno complessivo di tutti i Comuni dell’Ambito e successivamente provvedere all’erogazione dei contributi.

L’intervento ha l’obiettivo di agevolare e consentire alle persone portatrici di handicap riconosciuti, con difficoltà nella deambulazione, l’accesso alla propria abitazione e il movimento all’interno della stessa, quando siano presenti barriere che ne impediscono il pieno utilizzo. L’intervento si pone, inoltre, l’obiettivo di favorire la permanenza nel proprio domicilio e migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili. Prevede l’erogazione di contributi economici a fronte delle spese sostenute per l’abbattimento di barriere architettoniche negli edifici privati, secondo le modalità e i criteri previsti dalla legge n.13/1989 e indicazioni del PRPS.

I DESTINATARI

Soggetti non autosufficienti ai sensi della Legge n. 104/1992.

QUANTO COSTA? 

L’importo stanziato sara proporzionale alla spesa (come da preventivo) secondo le tabelle della Legge 13/89.

QUALE DOCUMENTAZIONE E’ NECESSARIA?

 

Istanza sul modulo preposto. Preventivo di spesa; certificato medico attestante l’handicap; una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale si evincono le barriere da abbattere;documento di identità.

A completamento dell’istruttoria dell’Ufficio sarà necessario presentare le fatture quietanziate. In caso di lavori nel condominio e necessario presentare anche nulla osta.

INDICATORE E STANDARD DI QUALITA’

Tempo medio tra primo accesso del cittadino e prima risposta, 30 giorni. Per i tempi del procedimento si segue l’indicazione della normativa di settore.

 A CHI RIVOLGERSI

(CONTATTI) 

SEGRETARIATO SOCIALE

TEL: 08043/94298


Allegati


Inserito il 30/08/2013 da italsoft ed aggiornato al 28/04/2023 da atortini
Periodo di pubblicazione dal 30/08/2013 al 31/12/2099

torna all'inizio del contenuto