Benvenuti nel Portale Amministrazione Trasparente

 

Obiettivi della trasparenza:
  • realizzare forme di “controllo sociale”;
  • attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche;
  • migliorare le performance delle pubbliche amministrazioni;
  • prevenire fenomeni di corruzione.
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
In questo portale saranno pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione, le sue attività e le relative modalità di realizzazione. ( Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).

Tipologie di procedimento

Numero accessi: 195 (2024)


Riferimenti normativi


Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Permesso a costruire


Tipo documento

Procedimento

Uffici responsabili

EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Chi contattare

EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Telefono

080/4394330

Indirizzo email

leonardodadamo@comune.fasano.br.it

Conclusione tramite silenzio assenso

No

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato

Si


Il Permesso di costruire sostituisce la precedente Concessione Edilizia.
Il Permesso viene richiesto quando si intende realizzare interventi edilizi di notevole complessità e rilevanza, che comportano la creazione di nuovi edifici o la trasformazione di edifici esistenti, con la creazione di nuovi volumi o di nuova superficie per uso abitativo, produttivo, artigianale, commerciale.

Opere edilizie per le quali è necessario il Permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.

Per richiedere il Permesso di costruire è necessario avvalersi dell’opera di un professionista (geometra, perito edile, ingegnere, architetto ecc.) incaricato di redigere il progetto. Il professionista incaricato deve essere iscritto al relativo Albo professionale.
Modalità di richiestaPer ottenere il Permesso di costruire occorre presentare la domanda in bollo al servizio Protocollo del Comune compilando l’apposita modulistica e allegando la documentazione richiesta.
CostiMarca da bollo sulla domanda
Diritti di segreteria:
1) senza aumento di volume, cambi di destinazione d’uso: € 100;
2) fino a 100 mc. € 150
3) fino s 300 mc. € 200;
4) fino a 500 mc. € 250;
5) fino a 1000 mc. € 300;
6) fino a 2000 mc. € 350;
7) fino a 3000 mc. € 400;
8) fino a 4000 mc € 450;
9) oltre 4000 mc. € 500.

Oneri di concessione calcolati in base al tariffario.
Modalità di pagamento dei dirittiMediante versamento su c.c.p. n. 12888723 intestato a Comune di Fasano – Servizio di Tesoreria – casuale: “VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE”; l’attestazione di versamento può essere presentata unitamente alla richiesta di rilascio del permesso a costruire; in alternativa deve obbligatoriamente essere prodotta all’atto del ritiro del titolo abilitativo presso il Front-Office. Il calcolo dell’importo dovuto sarà effettuato a cura dei tecnici progettisti, secondo criteri esplicitati nella D.G.M. n. 32 dell’01.02.07, e sottoposto a verifica in sede di rilascio del permesso a costruire.
DurataIl termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso.


Inserito il 30/08/2013 da italsoft ed aggiornato al 30/08/2013 da italsoft
Periodo di pubblicazione dal 30/08/2013 al 31/12/2099

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