Benvenuti nel Portale Amministrazione Trasparente

 

Obiettivi della trasparenza:
  • realizzare forme di “controllo sociale”;
  • attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche;
  • migliorare le performance delle pubbliche amministrazioni;
  • prevenire fenomeni di corruzione.
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
In questo portale saranno pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione, le sue attività e le relative modalità di realizzazione. ( Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).

Tipologie di procedimento

Numero accessi: 341 (2023)


Riferimenti normativi


Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Denuncia Inizio Attività


Tipo documento

Procedimento

Uffici responsabili

EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Chi contattare

EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Telefono

080/4394330

Indirizzo email

leonardodadamo@comune.fasano.br.it

Conclusione tramite silenzio assenso

No

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato

Si


La Denuncia di inizio attività, detta DIA, è una dichiarazione corredata da altri documenti, che deve essere presentata quando si vogliono realizzare opere non riconducibili agli artt. 10 e 6 del D.P.R. n. 380/2001.
A titolo esemplificativo questi sono i principali interventi edilizi per i quali è necessario presentare la DIA:


- opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e adeguamento igienico;
- opere per l’eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti (rampe o ascensori esterni) o comunque per manufatti che modificano la sagoma dell’edificio;
- recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetrie;
- opere interne di singole unità immobiliari senza aumento di superficie e che non comportano modifiche della sagoma e dei prospetti o compromettono la statica dell’immobile;
- impianti tecnologici al servizio di edifici;
- varianti, in corso d’opera, a concessioni già rilasciate sempre che non incidano sui parametri urbanistici, non aumentino le volumetrie, non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non aumentino la sagoma e non siano in contrasto con le prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
- parcheggi nel sottosuolo su cui è costruito il fabbricato;
- ristrutturazione edilizia;
- cambio d’uso senza opere.

La denuncia di inizio attività deve essere compilata e sottoscritta da un professionista incaricato (geometra, perito edile, ingegnere o architetto) il quale, ai sensi dell’art. 481 del Codice penale, si assume la responsabilità di quanto dichiarato. Il professionista incaricato deve essere iscritto al relativo Albo professionale.
Modalità di presentazioneLa DIA completa della documentazione richiesta, deve essere presentata al Comune, il quale entro trenta giorni può richiedere al dichiarante una integrazione dei documenti.
Nel caso in cui il dichiarante non riceva altra comunicazione dal Comune, i lavori di intervento edilizio possono iniziare trenta giorni dopo la presentazione della denuncia.
TerminiL’intervento edilizio attivato con la DIA deve essere terminato entro tre anni dalla presentazione della denuncia.
CostoDiritti di segreteria:
Per gli interventi che non comportano incrementi di volume o superficie utile € 100.
Oneri di concessione calcolati in base al tariffario.
Modalità di pagamento dei dirittiMediante versamento su c.c.p. n. 12888723 intestato a comune di Fasano – servizio di Tesoreria – casuale: “VERSAMENTO DIRITTI ISTRUTTORIA PER PRESENTAZIONE DIA”; tale versamento deve risultare obbligatoriamente allegato alla documentazione di rito predisposta dai tecnici progettisti, i quali dovranno altresì provvedere al calcolo dell’importo dovuto secondo criteri esplicitati nella Delibera di Giunta Comunale n. 32 dell’01.02.2007.


Inserito il 30/08/2013 da italsoft ed aggiornato al 30/08/2013 da italsoft
Periodo di pubblicazione dal 30/08/2013 al 31/12/2099

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