Benvenuti nel Portale Amministrazione Trasparente

 

Obiettivi della trasparenza:
  • realizzare forme di “controllo sociale”;
  • attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche;
  • migliorare le performance delle pubbliche amministrazioni;
  • prevenire fenomeni di corruzione.
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
In questo portale saranno pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione, le sue attività e le relative modalità di realizzazione. ( Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).

Tipologie di procedimento

Numero accessi: 201 (2024)


Riferimenti normativi


Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Certificato di agibilità


Tipo documento

Procedimento

Uffici responsabili

EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Chi contattare

EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Telefono

080/4394330

Indirizzo email

leonardodadamo@comune.fasano.br.it

Conclusione tramite silenzio assenso

No

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato

Si


Il certificato di agibilità è necessario per gli edifici, o parti di essi, destinati alla permanenza dell’uomo, sia nel caso di semplice frequentazione (esempio ambienti di lavoro), sia nel caso di soggiorno prolungato (esempio abitazione).
Il certificato, nello specifico, deve essere richiesto quando siano stati realizzati i seguenti interventi:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati negli stessi.
Modalità di presentazione della richiestaOccorre presentare apposita domanda in bollo entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento (art. 25 comma 1 D.P.R. n.380 /2001) dal titolare del permesso di costruire o dal richiedente della DIA.

La domanda deve essere corredata da:
- documenti catastali;
- documentazione relativa agli impianti;
- documentazione relativa all’isolamento termico;
- documentazione relativa al rispetto delle norme prevenzione incendi;
- documentazione relativa al collaudo statico opere in cemento armato;
- documentazione relativa al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche;
- documentazione relativa all’anagrafe delle unità immobiliari;

Tempi30 giorni dalla ricezione della domanda previa eventuale ispezione dell’edificio da parte del tecnico istruttore. In caso di richiesta di documentazione integrativa, tale termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni.
Trascorso il termine sopraindicato l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’AUSL, di cui all’art. 5, comma 3 lett. a) del D.P.R. n. 380/2001. In caso di autodichiarazione di conformità igienico-sanitaria, il temine per la formazione del silenzio-assenso è di 60 giorni.
CostiMarca da bollo
€ 50 di marche per diritti di segreteria, da acquistare presso il Front-Office dello Sportello Unico per l’Edilizia all’atto del rilascio del certificato richiesto.
 


Inserito il 30/08/2013 da italsoft ed aggiornato al 30/08/2013 da italsoft
Periodo di pubblicazione dal 30/08/2013 al 31/12/2099

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