Benvenuti nel Portale Amministrazione Trasparente

 

Obiettivi della trasparenza:
  • realizzare forme di “controllo sociale”;
  • attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche;
  • migliorare le performance delle pubbliche amministrazioni;
  • prevenire fenomeni di corruzione.
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
In questo portale saranno pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione, le sue attività e le relative modalità di realizzazione. ( Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).

Tipologie di procedimento

Numero accessi: 347 (2023)


Riferimenti normativi


Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Passaporto


Tipo documento

Procedimento

Responsabile procedimento

Pinto Vito - Leo Giovanni Piero - Moretti Domenico

Uffici responsabili

Ufficio Anagrafe

Chi contattare

Ufficio Anagrafe

Telefono

080/4394256 - 080/4394257

Indirizzo email

anagrafe@comune.fasano.br.it

Conclusione tramite silenzio assenso

No

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato

Si


Il passaporto è un documento per l’espatrio valido in tutti i Paesi riconosciuti dal Governo italiano. E’ indispensabile per i paesi che non accettano la carta d’identità come documento di riconoscimento.
Per ottenere il rilascio del passaporto o le autorizzazioni amministrative relative all’espatrio di minori, si deve presentare la documentazione presso l’Ufficio passaporti dei Commissariati di Pubblica Sicurezza o della Questura se non è presente sul territorio alcun commissariato. Nel caso in cui nei comuni non siano presenti uffici di Pubblica Sicurezza, la documentazione può essere presentata presso il locale comando stazione dei Carabinieri o presso l’Anagrafe comunale.
Dal 2003 il passaporto ha validità di dieci anni, ma in alcuni casi previsti dalla normativa vigente ad esso può essere attribuito un periodo di validità inferiore. Nella fase transitoria, i documenti rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge n.3/2003, potranno essere prorogati fino ad un massimo di dieci anni dalla data del rilascio previa presentazione della relativa richiesta.

DocumentazionePer il rilascio e il rinnovo occorre:

- richiesta su modulo prestampato;
- n. 2 fotografie uguali, formato tessera e recenti, di cui una autenticata (anche dal personale dello stesso ufficio di polizia se si va di persona);
- documento di riconoscimento valido;
- n. 1 marca per concessioni governative di € 40,29 per passaporto;
- versamento di € 44,66 su c/c postale n.67422808 intestato al Ministerodell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesore (causale versamento: importo per il rilascio del passaporto elettronico);
- se si è in possesso di passaporto scaduto, questo deve essere allegato alla nuova richiesta.

Per il duplicato di un passaporto in corso di validità smarrito o rubato o se le pagine sono esaurite occorre:

- richiesta su modulo prestampato;
- n. 2 fotografie uguali, formato tessera e recenti, di cui una autenticata (anche dal personale dello stesso ufficio di polizia se si va di persona);
- assenso del coniuge/convivente (se coniugato/convivente con figli minori);
- n. 1 marca per concessioni governative di € 40,29 per passaporto; la marca non si deve produrre se il passaporto smarrito, rubato o esaurito nelle pagine è stato rilasciato nell’anno in corso;
- versamento di € 44.66 su c/c postale n.67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro causale versamento: importo per il rilascio del passaporto elettronico);
- denuncia di smarrimento o furto, se la richiesta è presentata a seguito di smarrimento o furto;
Ente erogatoreQuestura

MinoriIl minorenne fino all’età di 16 anni può essere iscritto sul passaporto dei genitori, del tutore o di altra persona delegata ad accompagnarlo. Oltre questa età deve possedere il passaporto individuale; se viaggia nei paesi dell’Unione Europea è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio.
In tutti i casi devono essere i genitori a presentare la domanda.
E’ necessario l’assenso del coniuge/convivente o nulla osta del Giudice Tutelare. I conviventi con figli minori sono equiparati ai coniugati: è necessaria una dichiarazione di convivenza da compilare presso l’ufficio accettante al momento della richiesta del passaporto.
Se il minore supera i 10 anni occorrono n. 2 fotografie uguali, formato tessera e recenti, di cui una autenticata.

Programma 'Visa Waiver program - Viaggio senza VistoA partire dal 26 ottobre 2006 per recarsi negli Stati Uniti d’America per soggiorni fino a 90 giorni per turismo e affari senza visto, i cittadini italiani devono essere titolari di passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato entro il 25/10/2005 oppure di passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26/10/2005 e il 26/10/2006 oppure di passaporto elettronico emesso a partire dal 26/10/2006. In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti è necessario richiedere il visto.
I minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se in possesso di passaporto individuale.


Inserito il 30/08/2013 da italsoft ed aggiornato al 17/02/2022 da avinci
Periodo di pubblicazione dal 30/08/2013 al 31/12/2099

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