Benvenuti nel Portale Amministrazione Trasparente

 

Obiettivi della trasparenza:
  • realizzare forme di “controllo sociale”;
  • attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche;
  • migliorare le performance delle pubbliche amministrazioni;
  • prevenire fenomeni di corruzione.
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
In questo portale saranno pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione, le sue attività e le relative modalità di realizzazione. ( Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).

Tipologie di procedimento

Numero accessi: 345 (2023)


Riferimenti normativi


Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà


Tipo documento

Procedimento

Responsabile procedimento

Pinto Vito - Leo Giovanni Piero - Moretti Domenico

Uffici responsabili

Ufficio Anagrafe

Chi contattare

Ufficio Anagrafe

Telefono

080/4394256 - 080/4394257

Indirizzo email

anagrafe@comune.fasano.br.it

Conclusione tramite silenzio assenso

No

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato

Si


La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà consiste in una libera dichiarazione riguardante stati, fatti, qualità personali:
- a diretta conoscenza dell’interessato e che non rientrano nei casi in cui è prevista l’autocertificazione;
- di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti.
Tale dichiarazione può essere presentata sia agli Uffici della Pubblica Amministrazione che ai gestori di Pubblici Servizi ( ENEL, GAS etc.)
Nel caso in cui la dichiarazione è presentata insieme o in relazione ad un’istanza non è più richiesta l’autentica; se viene inoltrata per posta o fax deve essere inviata anche la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare, in presenza di un impedimento a sottoscrivere, comunque in grado di intendere e di volere è raccolta dal Pubblico Ufficiale che accerta l'identità della persona.
per i cittadini della Comunità Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani; per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea la possibilità di effettuare dichiarazioni sostitutive è limitata ai residenti in Italia e solo per quei fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

CostoLa dichiarazione sostitutiva è sempre gratuita
NotaLe dichiarazioni sostitutive non sono ammesse per i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità all’Unione Europea, marchi e brevetti.
Normativaart. 47 del D.P.R. n. 445/2000


Inserito il 30/08/2013 da italsoft ed aggiornato al 17/02/2022 da avinci
Periodo di pubblicazione dal 30/08/2013 al 31/12/2099

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