Benvenuti nel Portale Amministrazione Trasparente
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realizzare forme di “controllo sociale”;
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attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche;
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migliorare le performance delle pubbliche amministrazioni;
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prevenire fenomeni di corruzione.
In questo portale saranno pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione, le sue attività e le relative modalità di realizzazione. ( Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
Tipologie di procedimento
Riferimenti normativi
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Autentica di firma
Tipo documento
ProcedimentoResponsabile procedimento
Pinto Vito - Leo Giovanni Piero - Moretti DomenicoUffici responsabili
Ufficio AnagrafeChi contattare
Ufficio AnagrafeTelefono
080/4394256 - 080/4394257Indirizzo email
anagrafe@comune.fasano.br.itConclusione tramite silenzio assenso
NoConclusione tramite dichiarazione dell'interessato
SiL'autentica di firma serve a provare che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza del pubblico ufficiale incaricato all'autentica.
La firma può essere autenticata in qualsiasi Comune, non necessariamente in quello di residenza. L'autentica di firma può essere redatta anche da un notaio, cancelliere e segretario comunale. Presso l'ufficio Anagrafe può essere autenticata la firma su istanze e dichiarazioni di stati o fatti di cui la persona è a conoscenza se richieste da privati.
Le stesse dichiarazioni rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblico servizio non richiedono più l'autentica di firma; in questo caso è possibile apporre la propria firma direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla via posta o fax con allegata la fotocopia di documento di identità valido.
Fanno eccezione la firma su istanze o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rivolte alle Pubbliche Amministrazioni e a gestori di pubblico servizio, se finalizzate alla riscossione da parte di terzi di benefici economici, che devono essere autenticate
La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni (Concorsi) per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le Pubbliche Amministrazioni, nonchè ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
Costo- Imposta di bollo se dovuta;
Requisiti- Maggiore età;
- Residenza in qualsiasi comune.
Documentazione- documento di riconoscimento
Nota
Solo per gravi motivi (malattia, invalidità), si può richiede l'autentica di firma al proprio domicilio
Passaggio di proprietà di beni mobili registrati Decreto Legge n. 223 del 04/07/2006 (cosiddetto pacchetto Bersani), convertito nella Legge n. 248 del 04/08/2006, ha stabilito che non è più obbligatoria l'autentica notarile per gli atti relativi al passaggio di proprietà di beni mobili registrati (automobili, motocicli, rimorchi ecc.). Il venditore potrà recarsi con i dati anagrafici del compratore per autenticare la firma apposta sull'atto di vendita redatto sul retro del certificato di proprietà presso i seguenti uffici comunali:
ufficio anagrafe - Fasano e Pezze di Greco
dal lunedì al venerdì 8,30 - 13,00
giovedì pomeriggio 16,00 - 18,00
tel. 0804394261
tel. 0804394271
documentazione
- certificato di proprietà del veicolo;
- dati anagrafici del compratore;
- documento di riconoscimento del venditore.
- marca da bollo
Periodo di pubblicazione dal 30/08/2013 al 31/12/2099